Art. 15.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

      1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.
      1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso,

 

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mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.
      1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.
      1-quinquies.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

          a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

          b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

          c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

          d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

          e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2;

          f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

 

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      1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
      1-septies.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

          b) al comma 2, le parole: «all'articolo 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al capo III della presente legge».